Commercializzazione diretta di prodotti agricoli - lavorazione e vendita

Il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 52/08 disciplina la produzione, la lavorazione e la vendita al pubblico di prodotti agricoli alimentari e non alimentari, prodotti in Alto Adige, da imprenditori agricoli produttori diretti, singoli o associati, nonché da persone che non sono imprenditori agricoli.

Chi intende lavorare prodotti agricoli non alimentari di produzione propria per destinarli alla vendita, puó iniziare tale attività immediatamente dopo aver presentato la relativa denuncia di inizio attività al Comune ove ha sede l’imprenditore agricolo che effettua la lavorazione. La denuncia di inizio attività riguardante la lavorazione e la vendita di prodotti agricoli alimentari è invece eseguita secondo il procedimento previsto per la registrazione delle aziende alimentari ai sensi del regolamento dell’Unione europea 2004/852/CE.

Nel caso di attività di vendita su un mercato contadino o di vendita in forma itinerante, l’imprenditore agricolo è tenuto a portare con sé copia della denuncia di inizio attivitá. Per la vendita sul mercato contadino la materia prima, utilizzata per la preparazione di prodotti lavorati, deve provenire per almeno il 75% dalla propria azienda agricola.

>> Sportello SUAP del Comune di Bressanone

 

Ufficio competente