Imposta municipale immobiliare (IMI)

IMI - Imposta Municipale Immobiliare - L.P. n. 3 del 23 aprile 2014

A partire dall'anno 2014, per gli immobili situati nella provincia autonoma di Bolzano, è dovuta l'imposta municipale sugli immobili IMI e non trovano più applicazione le norme nazionali che disciplinano l'IMU e la TASI.

Per cosa è dovuta l'IMI?
L'IMI deve essere pagata per i fabbricati e le aree edificabili

Entro quando deve essere pagata l'IMI?
La prima rata deve essere versata entro il 16 giugno, la seconda rata entro il 16 dicembre. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. È necessario utilizzare il modulo F24 per il pagamento.

Per quale periodo di tempo è dovuta l'IMI?
È dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Chi deve pagare l'IMI?

  • i proprietari oppure i titolari di diritti reali (= usufrutto, uso, abitazione e superficie);
  • il coniuge a cui è stata assegnata l’abitazione coniugale a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • il genitore al quale è stata assegnata l’abitazione a seguito di provvedimento giudiziale di affidamento del figlio o dei figli;
  • il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
  • il concessionario, nel caso di concessione di patrimonio demaniale o di patrimonio indisponibile;
  • Ausgedinge/obbligo di mantenimento: colui che trasferisce il maso e il suo coniuge devono pagare l'IMI per i locali effettivamente da loro abitati.

 

Aliquote, detrazioni e agevolazioni


Il pagamento distingue le seguenti tipologie di tassazione. Per maggiori e più dettagliate informazioni potete consultare la tabella riassuntiva  e il regolamento IMI:

Abitazione principale e pertinenze: Si considera tale l'abitazione in cui il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Sono considerate pertinenze al massimo tre fabbricati delle categorie catastali C/2, C6 e C/7 di cui al massimo due della medesima categoria. Il valore catastale dell'abitazione e relative pertinenze è tassato con l'aliquota dello 0,4%. Sull'imposta dovuta è applicata una detrazione di 879,79 euro . Per i nuclei familiari con più di 2 minorenni sono inoltre riconosciuti 50 euro per ciascun minore a partire dal terzo. Per ogni persona con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è concessa un'ulteriore detrazione di 50,00 euro, e precisamente per l’unità immobiliare nella quale questa persona dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per la concessione dell'ulteriore detrazione deve essere presentato il relativo attestato medico rilasciato dall'organo competente.

Fabbricati delle categorie catastali C/1, C/3 e del gruppo catastale D: i fabbricati delle categorie catastali C/1 (negozi, bar), C/3 (laboratori) e del gruppo catastale D (opifici, alberghi) sono tassati con l'aliquota dello 0,56%. Attenzione: tale aliquota non vale per i fabbricati della categoria D/5 (banche e assicurazioni) per i quali si applica l'aliquota maggiorata dello 1,56%.

Agriturismo: I fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e le relative pertinenze. L’aliquota ridotta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Sono considerate pertinenze al massimo tre fabbricati delle categorie catastali C/2, C6 e C/7 di cui al massimo due della medesima categoria. Aliquota 0,30%

Agriturismo con 75 punti di difficoltà esenti: sono esenti I fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e le relative pertinenze, se sussistono almeno 75 punti di svantaggio. L'esenzione d'imposta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9.

Immobili strumentali agricoli tassati e esenti: i fabbricati delle cooperative e società agricole, gli uffici e le abitazioni destinate ai collaboratori agricoli sono tassati con l'aliquota dello 0,2%. Le altre tipologie di fabbricati strumentali (stalle, fienili, locali di deposito e simili) sono esenti. Per maggiori informazioni vedere la deliberazione della Giunta provinciale n. 1181 del 07.10.2010.

Enti non commerciali e ONLUS: gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente da istituzioni scolastiche e scuole dell’infanzia paritarie nonché le cooperative di scuole dell’infanzia convenzionate con il comune, soc. cooperative ONLUS o enti non commerciali sono tassati con l'aliquota dello 0,2%. L’aliquota d’imposta ridotta si applica anche nel caso in cui uno dei soggetti di diritto di cui al primo periodo abbia ceduto un immobile in suo possesso, con contratto di locazione registrato o con contratto di comodato gratuito registrato, ad uno dei soggetti di diritto di cui sopra.

Abitazioni aliquota maggiorata: Sono soggette a maggiorazioni di aliquota 2,5% rispetto all'aliquota ordinaria vigente, le abitazioni per le quali non risultino registrati contratti di locazione e che non ricadano nelle altre casistiche di non maggiorazione previste dal regolamento comunale e riportate anche nella tabella riassuntiva.

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti: Le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale. L'agevolazione d'imposta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Aliquota 0,70%.

Abitazioni locate con residenza: Abitazioni locate in base ad un contratto di locazione registrato e se nelle stesse il/la locatario/a ha stabilito la propria residenza e dimora abituale. Presupposto per poter fruire dell'agevolazione è la presentazione di una copia del contratto di locazione registrato ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del presente regolamento. Aliquota 0,76%.

Abitazioni locate senza residenza: Abitazioni locate esclusivamente a fini abitativi in base ad un contratto di locazione registrato, tranne quelle locate per finalità turistiche. Presupposto per la non applicazione della maggiorazione d'imposta è la presentazione di una copia del contratto di locazione registrato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del presente regolamento. Aliquota 0,86%.

Altri immobili - aliquota ordinaria: Tutti gli immobili che non rientrano nelle categorie sopra elencate (per esempio le abitazioni non maggiorate,etc.) sono tassati con l'aliquota dello 0,86%.

Agevolazioni: I valori catastali dei fabbricati inagibili e inabitabili sono ridotti del 50% per un periodo massimo di 3 anni e invece i valori catastali dei fabbricati sotto tutela delle belle arti sono ridotti del 50%. Mentre quelli dei fabbricati sotto tutela delle belle arti delle categorie catastali A/10, C/01, D/01, D/02, D/05, D/07 e D/08 sono ridotti del 30%. Le agevolazioni non sono cumulabili.

Detrazione per abitazione di servizio: La detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati della categoria catastale A e della categoria catastale D che servono anche da abitazione, di proprietà di imprese, nelle quali uno/una dei titolari dell'impresa ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale.

Attività affittacamere: I fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche e le relative pertinenze. L’aliquota ridotta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Aliquota dello 0,56% con un grado di utilizzazione minima del 20%

 

Disposizioni particolari relative all'imposta municipale immobiliare

Area fabbricabile: è l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale ovvero alle sue modifiche, definitivamente approvati e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, indipendentemente dall'adozione di piani attuativi del medesimo. I fabbricati iscritti nelle categorie catastali F2, F/3 e F/4 sono assimilati ad area fabbricabile fino all’accatastamento definitivo (aliquota 1,26%).

Area (p.es. giardino) quale pertinenza della casa: si considerano parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Se manca la summenzionata graffatura l'area pertinenziale viene tassata come area fabbricabile. Qualora la domanda di graffatura sia presentata al competente Ufficio del Catasto entro il 30 giugno 2015, la graffatura e la nuova rendita del fabbricato determinata in seguito alla stessa hanno, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale immobiliare, validità retroattiva a far data dall’1.1.2014.

Abitazioni equiparate all'abitazione principale:

a) le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto o a titolo di diritto di abitazione da persone anziane o disabili, che da esse devono trasferire la residenza, in seguito ad ammissione permanente in servizi residenziali per persone anziane autorizzati o in servizi residenziali accreditati per persone con disabilità ovvero in un’altra abitazione per poter ricevere cure e assistenza, in quest’ultimo caso solo previo riconoscimento dello stato di non autosufficienza ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, o di un’invalidità civile o del lavoro di almeno il 74 per cento, a condizione che tali immobili non risultino locati;

b) Le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute da persone, che da esse devono trasferire la residenza presso la persona, alla quale prestano assistenza in base al congedo accordatogli ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, e ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modifiche, per la durata del congedo e a condizione che le stesse non risultino locate

Anno di bonus per abitazioni: L'aliquota maggiorata di cui sopra viene applicata a partire dal tredicesimo mese successivo a quello in cui i soggetti previsti dall'articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sono divenuti per la prima volta soggetti passivi IMI per l’abitazione oppure dal tredicesimo mese successivo a quello di cessazione di una delle fattispecie di non maggiorazione o di cessazione di un’agevolazione d'imposta prevista dalla legge provinciale o dal regolamento comunale. In caso di successioni l’aliquota maggiorata, si applica a partire dal venticinquesimo mese successivo a quello dell’apertura della successione. (Aliquota 0,86%)

 

IMPORTANTE!! Per il pagamento dell'IMI si possono utilizzare solamente i codice F24 comunali (3980-3981-3982-3983-3984). Per maggiori dettagli consultare la tabella riassuntiva 

 

Documenti e dichiarazioni da scaricare:

>> Regolamento comunale IMI - Delibera consiliare n. 64 del 21.12.2022
>> IMI - Imposta municipale immobiliare: grado di utilizzazione minima ed aliquota  per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l’attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie 

>> Delibera della Giunta Provinciale - Criteri e regole per i fabbricati rurali ad uso strumentale

>> Decreto del Presidente della Provincia n. 2366/2015 con le relative istruzioni

>> Tabella riassuntiva aliquote e detrazioni 2024

>> Tabella di calcolo per la determinazione del valore venale di mercato delle aree fabbricabili 2021

>> Tabella di calcolo per la determinazione del valore venale di mercato delle aree fabbricabili 2022

>> Tabella di calcolo per la determinazione del valore venale di mercato delle aree fabbricabili 2023 e 2024

>> Determinazione valore venale di mercato delle aree fabbricabili IMI 2021, 20222023 e 2024

Ufficio competente