Lotterie, Tombole, Pesche, banchi di beneficenza

Le manifestazioni di sorte locali possono essere promosse da:

  • enti morali nonché da associazioni e comitati (rientra in tale categoria anche la classe di Istituti scolastici) disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del codice civile che non hanno, ai sensi della legge 11.08.1991, n. 266, fini di lucro, ma solo scopo assistenziale, culturale, ricreativo o sportivo;
  • organizzazioni non lucrative di utilitá sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997,n. 460 (ONLUS), quando dette manifestazioni siano necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi.

LOTTERIA
Per lotteria s’intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o piú premi secondo l’ordine di estrazione. La vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, sede della manifestazione.
L’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, non deve superare la somma di € 51.645,69. I biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressiva. Non devono essere vidimati.

Documentazione:
modulo di comunicazione e regolamento di gioco in cui sono indicati prezzo e numero di biglietti, luogo di esposizione e descrizione dei premi luogo e orario per l’estrazione e la consegna dei premi.

TOMBOLA
Per tombola si intende l’estrazione di numeri da 1 a 90, contrassegnati nella cartella portante la serie ed il numero progressivo. Vince la cartella che corrisponde per prima all’estrazione dei numeri. Il numero delle cartelle che si possono emettere non è limitato, ma i premi posti in palio non devono superare la somma di € 12.911,42. La vendita delle cartelle è limitata al territorio del Comune nel quale la tombola si estrae ed ai comuni limitrofi.

Documentazione:
Modulo di comunicazione, il regolamento di gioco, l’enumerazione dei premi, l’indicazione del prezzo della cartella, l’attestazione della cauzione prestata.

Cauzione:
Per la tombola (non per la lotteria e la pesca!) deve essere prestata a favore del comune una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi.

PESCA O BANCO DI BENEFICENZA
La pesca o banco di beneficenza consiste nella vendita di biglietti che non sono contrassegnati da una matrice, come il biglietto della lotteria. Un determinato numero di biglietti è abbinato ai premi in palio. Il ricavato della vendita dei biglietti non deve eccedere la somma di € 51.645,69. la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune in cui si effettua la manifestazione. Quale documentazione è sufficiente il modulo di comunicazione.

COMUNICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE:
I rappresentanti legali degli enti organizzatori della manifestazione ne danno comunicazione almeno 30 giorni prima al Presidente della Provincia e al Sindaco. Il Sindaco rilascia ricevuta di consegna verificata la sussistenza dei requisiti di legge per la manifestazione. Il rilascio di detto documento, ancorché non prescritto dalla legge, risulta opportuno in quanto da conferma dell’avvenuta denuncia della manifestazione di sorte locale. Viceversa, il diniego del rilascio dello stesso significherebbe il difetto dei requisiti di legge richiesti per lo svolgimento della manifestazione.

Con legge finanziaria 24 novembre 2003, n. 326, art. 39 comma 13-quinquies, è stato introdotto l’obbligo di comunicare all’Amministrazione Autonoma di Monopolio di Stato – Ispettorato Compartimentale di Trento prima che al Comune, le manifestazioni di sorte locali (lotteria, tombola, pesca) (almeno 60 gg. Prima). La predetta Amministrazione rilascia il nulla osta alla manifestazione o lo rifiuta, qualora manchino i requisiti di legge per lo svolgimento della manifestazione. Decorsi i 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza che l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato abbia emesso il provvedimento di assenso o di diniego, il nulla osta si intende per legge concesso. Solo una volta trascorso il termine di 30 giorni, la medesima comunicazione potrá essere presentata al Comune ed alla Provincia. Per queste ultime vige tutt’ora l’obbligo di valutare entro il termine di 30 giorni i requisiti per lo svolgimento della manifestazione, sicché la comunicazione al Comune parimenti dovrá avvenire 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

Per le lotterie e per le tombole l’estrazione è effettuata alla presenza della persona incaricata dal Sindaco che non deve essere necessariamente un dipendente dell’ente pubblico.

Nel caso di pesca o bando di beneficenza il promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza dell’incaricato del sindaco, alla chiusura delle operazioni, redigendone processo verbale.

Per la tombola entro 30 giorni dall’estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del Comune la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Dopodiché l'incaricato dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il Comune dispone l’incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori entro il termine succitato.

Ufficio competente