Vendita di liquidazione

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate solo quando il richiedente dimostri di dover vendere le proprie merci in conseguenza di una delle seguenti circostanze:

  • cessione, chiusura e trasferimento dell’azienda o di una sua succursale; 
  • ristrutturazione dell’azienda, esclusa l’ordinaria manutenzione, che comporti la chiusura dell’esercizio per almeno due settimane; 
  • gravi calamità che hanno colpito l’azienda; 
  • giubileo aziendale ogni venticinquesimo anno.


Non costituiscono cessione dell’azienda, la trasformazione di una ditta individuale in una società, il mutamento della forma societaria e la cessione di quote sociali. Nei tre anni successivi alla chiusura della vendita di liquidazione, il venditore o il titolare dell’esercizio o il rilevatario dell’attività fallimentare non può effettuare nello stesso esercizio alcuna vendita straordinaria, di liquidazione e fallimentare, salvo il caso di gravi calamità e giubileo aziendale.

Le vendite di liquidazione e le realizzazioni di attività fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatari non possono avere una durata superiore a 30 giorni, prorogabili solo per circostanze eccezionali e documentate. Le vendite di liquidazione non possono essere effettuate nei 20 giorni antecedenti le vendite di fine stagione e nel mese di dicembre.

Termini
La comunicazione per la vendita di liquidazione deve essere inoltrata allo sportello SUAP del Comune di Bressanone prima della data d’inizio della vendita. Informiamo che possono essere chiuse positivamente solo pratiche SUAP compilate correttamente e complete.

Sportello SUAP: Clicca qui per il SUAP di Bressanone

 

Ufficio competente