Separazione e divorzio

Separazione

In senso giuridico con il termine "separazione” si individua l'interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l'atto di matrimonio.

La separazione può essere:

  • Separazione consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli);
  • Separazione giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo; uno dei due coniugi intenta una procedura legale di separazione.
  • Divorzio


Con il termine "divorzio” si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.

La sentenza di divorzio può essere di:

  • scioglimento di matrimonio civile;
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
  • delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.

Il periodo di separazione ordinario (separazione giudiziale) è stato ridotto da 36 mesi a 12 mesi. In caso di separazione consensuale il periodo è stato ridotto da 12 mesi a 6 mesi (in vigore dal 26.05.2015).

NOVITÀ NORMATIVE - Accordi e convenzioni di negoziazione per la separazione personale, il divorzio o per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Con Decreto Legge 12.09.2014, n. 132, convertito con Legge 10.11.2014, n. 164 è stata introdotta la possibilità per i coniugi di separasi consensualmente, divorziare o modificare le condizioni di separazione o di divorzio innanzi al sindaco, con l'eventuale assistenza di un avvocato oppure tramite una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte. La nuova legge disciplina due diverse procedure.

1. Separazione e divorzio di fronte all’ufficiale di stato civile in comune

La legge 162/2014, entrata in vigore il 11 dicembre 2014 offre la possibilità per il cittadino di procedere alla separazione consensuale e allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.

Tuttavia NON è possibile ricorrere a questa procedura semplificata:

  • in presenza di figli minori;
  • in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci;
  • se le parti vogliono stipulare accordi di tipo patrimoniale.

Il periodo di separazione ordinario (separazione giudiziale) è stato ridotto da 36 mesi a 12 mesi. In caso di separazione consensuale il periodo è stato ridotto da 12 mesi a 6 mesi (in vigore dal 26.05.2015).

Procedimento

Le parti devono recarsi personalmente all'ufficio di stato civile per presentare le dichiarazioni necessarie per avviare il procedimento compilando il modello predeterminato. Tale modello deve essere compilato nel Comune d’iscrizione dell’atto di matrimonio o nel Comune di residenza di uno dei nubendi.

L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge, l'ufficio di stato civile stabilirà due appuntamenti, in accordo con le parti: uno per la dichiarazione di separazione o divorzio e l’altro per la conferma dell’accordo che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni.

Gli effetti della separazione o del divorzio decorrono dalla data dell’accordo (primo appuntamento).

Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare, occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.

Nota bene: le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno.

2. Convenzione di negoziazione assistita per parte

Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale. La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione di un accordo dalle parti mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.

Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale.

In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:

  • separazione personale;
  • di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • di scioglimento del matrimonio;
  • di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. L'avvocato dovrà trasmettere copia autenticata dell'accordo, al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un Nulla osta oppure un'autorizzazione in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci. L'avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).

ATTENZIONE: la convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmessa all'ufficiale di stato civile competente da entrambi gli avvocati: è consigliabile, pertanto, che la nota di trasmissione sia sottoscritta da entrambi gli avvocati oppure che nella convenzione di negoziazione assistita sia indicato che un avvocato dia mandato all'altro avvocato affinché curi la trasmissione all'ufficiale di stato civile.

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.

Ufficio competente